====== Che le opposizioni si oppongano ! ======
Questo governo comincia ad irritarmi, non tanto per quello che dice di fare ma per quello che fa.
Tralasciando il fatto che probabilmente il "decreto interpretativo" riguardo le norme elettorali è incostituzionale (l'articolo 72 4° comma stabilisce che per norme in materia costituzionale ed elettorale deve essere seguita la procedura normale quindi non se ne può dichiarare l'urgenza) che comunque è da verificare in altra sede.
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d'appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d'appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
Traduzione: basta essere entrato nel tribunale in orario perché sia considerata valida, non serve fare la coda, né, tantomeno, presentare i documenti, basta dimostrare di esserci stati una bella foto fatta col telefonino che riprenda il messo con un mazzo di fogli nel tribunale nel tal giorno e sono a posto. POI SE NE PUO' ANCHE ANDARE SENZA PRESENTARE ALCUNCHE'.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità dell'autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di un'irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell'autorità autenticante, del luogo di autenticazione nonché della qualità dell'autorità autenticante.
Traduzione: le firme possono anche essere NON autenticate (ergo false) basta che sia desumibile (non accertabile e/o accertata) la firma del tipo in questione.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo solo da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazioni di liste di candidati oppure di singoli candidati è invece ammesso ricorso allo stesso ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, solo dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.
Traduzione: se l'ufficio accetta il faldone ma poi fa controlli e decide che qualcosa non va non può cambiare idea. Può solo fare opposizione facendo ricorso qualcunaltro.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai fini dell'applicazione del comma 1 la presentazione delle liste può essere effettuata dalle ore 8 alle ore 16 del primo giorno non festivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Traduzione: a giochi aperti si cambiano le carte in tavola dato che mi ero servito delle carte di merda.
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
Traduzione: in queste elezioni i manifesti elettorali si possono cambiare i candidati fino a 6 giorni prima l'elezioni, in pratica anche dopo che hanno smesso di fare propaganda politica.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Traduzione: non c'è bisogno di tradurlo.
Dato che: se io devo pagare una multa, una bolletta o spedire documenti per un concorso e vado alle poste alle 12.50 dell'ultimo giorno utile e conseguentemente non faccio in tempo per la fila pazzesca a pagare/spedire perché chiudono alle 13.00 io sono nella merda perché risulta che NON ABBIA PAGATO/SPEDITO e vengo SANZIONATO/ESCLUSO
mi piacerebbe capire perché nella presentazione di una lista elettorale ciò non debba valere.
Vorrei anche capire perché una firma, che dovrebbe essere autenticata, dovrebbe essere considerata valida anche se mancano alcune caratteristiche relative all'autenticazione.
Chi garantisce ME, privato cittadino, che qualche partito abbia messo la MIA firma falsa se non è correttamente autenticata?
Conseguentemente chi garantisce a ME, privato cittadino, che le firme siano tutte veritiere se non sono autenticate?
Detto tutto ciò mi piacerebbe che TUTTE le opposizioni (povero illuso), dato che con le chiacchere non otterranno alcunché, né tantomeno con le manifestazioni di piazza, ritirassero TUTTE le liste.
Dato che il decreto è stato fatto per consentire, almeno così dicono, le elezioni in questo modo, per coerenza si dovrebbero impedire le stesse e le conseguenti modifiche delle regole in corso d'opera.
Se, invece, si svolgessero ugualmente… bhé…
— KillerBoy 07/03/2010 10:39:54